Come richiesto nel corso dell’ultima riunione del Comitato fitosanitario nazionale, si evidenzia quanto previsto con il decreto “Cura Italia”, in merito alla validità dei certificati. (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
Con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, sono stati ridefiniti i termini di scadenza degli atti amministrativi.
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. “
Nei prossimi mesi saranno organizzati i corsi e gli esami per tutti gli interessati che hanno i certificati scaduti anche prima del 31 gennaio e per i quali non è stato possibile organizzarli fino ad ora. Appare pertanto, che l’orizzonte temporale di effettuazione dei nuovi esami debba coincidere con la scadenza della validità dei certificati, così come prorogata per tutti, a fine Ottobre.
validitàpatentinifitosanitari 16837_2020